Art. 1.
(Finalità della legge).

      1. La presente legge, nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, ha lo scopo:

          a) di promuovere e sostenere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali esercitate nei piccoli comuni e di tutelare e valorizzare il patrimonio naturale, rurale e storico-culturale custodito in tali comuni, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività economiche, con particolare riferimento al sistema di servizi territoriali;

          b) di valorizzare e riqualificare le aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, attraverso misure volte a favorire interventi di recupero dei centri storici e dei nuclei abitati rurali in esse compresi.